Chi… s’è visto s’è visto?
Sono entrata come turista in Italia per sposarmi con il mio fidanzato, attuale marito. Lui ha un regolare permesso di soggiorno e io ho un visto come turista. Posso richiedere il permesso di soggiorno per motivi familiari senza rientrare nel mio Paese?
Il permesso di soggiorno per motivi familiari viene rilasciato allo straniero in possesso di qualunque altro titolo di soggiorno in corso di validità oppure non scaduto da oltre un anno, che vuole ricongiungersi con un familiare regolarmente soggiornante in Italia.
Ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 286/98, si può presentare la richiesta di conversione del titolo di soggiorno posseduto in un permesso di soggiorno per motivi familiari, senza che lo straniero rientri nel Paese di origine.
Con il permesso di soggiorno per motivi familiari si può accedere ai servizi assistenziali, come l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, inoltre consente l’iscrizione a corsi di studio oppure di formazione professionale, così come lo svolgimento di qualsiasi tipo di attività lavorativa sia subordinata che autonoma.
Il familiare titolare di un valido permesso di soggiorno che si prende a carico il richiedente, deve essere in possesso dei requisiti previsti per il ricongiungimento familiare, cioè deve dimostrare di avere un reddito proveniente da fonti lecite e di un alloggio idoneo.
In merito al reddito richiesto, si ricorda che l’importo lordo annuo richiesto non può essere inferiore all’importo dell’assegno sociale dell’anno di riferimento, aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere. Per il 2014 l’importo dell’assegno sociale è pari a €5.818,93; per cui il reddito lordo annuo necessario per fare il ricongiungimento deve essere pari a:
■ Richiedente + 1 familiare: € 8.728,40
■ Richiedente + 2 familiari: € 11.637,86
■ Richiedente + 3 familiari: € 14.547,33
■ Richiedente + 4 familiari: € 17.456,79
■ Richiedente + 2 o più minori di 14 anni: € 11.637,86
■ Richiedente + 2 o più minori di 14 anni e un familiare: € 14.547,33
La richiesta per il permesso di soggiorno deve essere inoltrata direttamente alla Questura della città di dimora mediante il kit delle poste allegando copia della documentazione prevista dalla normativa per il ricongiungimento familiare. Il titolo di soggiorno rilasciato avrà la stessa durata di quello del familiare con il quale si ha richiesto il ricongiungimento ed è rinnovabile per la stessa motivazione, se i requisiti sussistono ancora al momento del rinnovo.
Inoltre, è possibile convertire il permesso di soggiorno per motivi familiari, in presenza dei requisiti previsti per legge, in uno per motivi di lavoro (senza attendere il decreto flussi annuale) oppure in uno per motivi di studio.
D.ssa Maria Elena Arguello