I nuovi… Fratelli d’Italia!
Buongiorno, sono un cittadino straniero e vivo regolarmente in Italia da diversi anni. Posso presentare domanda di cittadinanza? Qual è la procedura?
Secondo l’articolo 9 della Legge n. 91/92, la cittadinanza italiana “può essere concessa” (quindi l’amministrazione ha un’ampia discrezionalità) al cittadino straniero che risiede regolarmente in Italia per un determinato numero di anni, che varia a seconda del suo Paese d’origine.
In particolare, considerando i casi più diffusi, i cittadini dell’Unione Europea devono essere residenti (cioè iscritti all’anagrafe) da almeno 4 anni, i cittadini di Paesi extracomunitari da almeno 10 anni, gli apolidi da almeno 5 anni. La legge italiana prevede la possibilità di avere doppia cittadinanza, ma in molti altri Stati non è così, conviene quindi prima informarsi se, diventando italiani, si perderà automaticamente la cittadinanza di origine.
Come si chiede la cittadinanza per residenza?
Dal 18 maggio 2015 le domande possono essere presentate online, attraverso il sito internet del ministero dell’Interno. Al modulo vanno allegati alcuni documenti scannerizzati (documento di riconoscimento, certificato penale, certificato di nascita, ricevuta di pagamento del contributo da 200 euro) e gli estremi di una marca da bollo telematica da 16 euro.
Le altre informazioni, come quelle relative al reddito, si autocertificano. Conviene però sempre conservare i relativi documenti, che saranno utili in caso di un controllo successivo.
ATTENZIONE: Non dichiarare il falso, perché si va incontro a sanzioni severe.
Istruzioni per compilare la domanda online
Tempi. La domanda dovrebbe essere trattata entro 730 giorni, cioè 2 anni, a partire dal momento in cui viene presentata. In caso di esito favorevole, la Prefettura invia una notifica all’interessato entro 90 giorni dalla ricezione del decreto di cittadinanza da parte dell’Autorità.
Una volta che l’interessato ha il decreto in mano deve presentarsi al Comune di residenza, entro 6 mesi dalla notifica, per prestare il giuramento di fedeltà alla Repubblica come previsto dall’art. 10 della legge sulla cittadinanza (L. 91/1992). Decorso quel periodo il decreto non avrà più validità e l’interessato dovrà ripresentare la domanda per la cittadinanza e produrre nuovamente tutta la documentazione.
È possibile controllare lo status della pratica attraverso il sito del ministero dell’Interno. Finché non compare sul sito la scritta che l’istruttoria è stata conclusa, la domanda per la cittadinanza è ancora in trattazione.
(Ecco cosa fare se sono trascorsi due anni dalla richiesta)
Stranieriinitalia.it