Accidenti agli incidenti!
I lavoratori domestici, colf, badanti e baby sitter, assunti regolarmente e per i quali vengono effettuati i versamenti dei contributi all’INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale), hanno diritto ad usufruire delle indennità relative all’assicurazione per infortuni o per malattie professionali.
I contributi previdenziali versati includono, per una parte, una quota destinata all’Inail per coprire eventuali infortuni (o malattie professionali) verificatisi in occasione dello svolgimento del rapporto di lavoro. L’inail, infatti, è tenuta a pagare al collaboratore domestico che si è infortunato un’indennità durante il suo periodo di astensione al lavoro a causa dell’infortunio subito.
Quando il lavoratore domestico subisce un infortunio deve comunicarlo tempestivamente al proprio datore di lavoro il quale è tenuto a presentare la denuncia di infortunio all’Inail entro 2 giorni dal ricevimento del primo certificato medico o dell’eventuale referto del pronto soccorso.
Solo in caso di pericolo di morte l’invio della denuncia all’Inps deve essere effettuato tassativamente entro 24 ore, anche utilizzando un telegramma o un fax.
Attenzione però: l’obbligo di denuncia all’Inail non scatta se l’infortunio è considerato guaribile entro 3 giorni (escluso il giorno dell’infortunio). In questa ipotesi, il datore di lavoro è tenuto comunque a corrispondere alla lavoratrice la retribuzione pattuita, compresa l’eventuale indennità di vitto e alloggio.
Come si presenta la denuncia all’Inail?
Il datore di lavoro deve innanzitutto munirsi del modulo “4bis PREST” scaricabile anche dal sito dell’Inail e compilarlo in ogni sua parte.
Una volta compilato il modulo, questo potrà essere consegnato direttamente alla sede Inail competente ), spedito tramite raccomandata a/r. o inviato per mail all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Inail. Nel modulo andranno indicati i dati relativi al certificato medico gia’ trasmesso direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che ha prestato le prime cure.
Il datore di lavoro dovrà, in aggiunta, trasmettere la copia della denuncia infortunio inviata all’Inail, all’Autorità di Pubblica sicurezza (Commissariato di Polizia, Questura, o, per i comuni in cui mancano, il Sindaco) del comune in cui è avvenuto l’infortunio.
In caso di mancata, inesatta o tardiva denuncia, è prevista l’applicazione di una multa amministrativa che va da un minimo di € 1.290,00 fino ad un massimo di € 7.745,00, elevabili dall’Inail o dall’Autorità di Pubblica sicurezza in alcuni casi.
Avv. Mascia Salvatore