Carta (di soggiorno) canta?
Cinque anni fa sono arrivato in Italia come studente e adesso vorrei chiedere la carta di soggiorno. Mi hanno detto però che gli anni durante i quali avevo un permesso di soggiorno per studio non contano. È vero?
Per il rilascio del permesso di soggiorno CE lungo soggiornante (ex carta di soggiorno), lo straniero deve dimostrare di essere in possesso di un permesso di soggiorno da almeno cinque anni, ma alcuni periodi non si computano.
Il Testo Unico per l’Immigrazione esclude il diritto a richiedere il permesso di soggiorno CE lungo soggiornante allo straniero titolare di alcune categorie di soggiorno, dettagliate qui sotto:
◙ Titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione professionale;
◙ Stranieri che soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
◙ Stranieri che hanno chiesto la protezione internazionale come definita dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta.
◙ Stranieri che sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata: periodo inferiore a 3 mesi per visite, affari, turismo e studio.
◙ Stranieri che hanno un permesso di soggiorno con trattamento di status giuridico ai sensi della Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche (agenti diplomatici), della Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari (agenti consolari), della Convenzione del 1969 sulle missioni speciali (missione temporanea con carattere rappresentativo dello Stato, inviata da uno Stato presso un altro Stato con il consenso di quest’ultimo per trattare con esso questioni determinate o per compiere presso di esso un compito determinato) o della Convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale (funzionari Nazioni Unite).
REMARQUE: Ciò vuole dire, ad esempio, che se lo straniero è presente in Italia da cinque anni, ma per il primo anno, ad esempio, ha avuto un permesso come funzionario internazionale, dovrà attendere ancora un altro anno per poter presentare la domanda di rilascio del permesso di soggiorno CE.
N.B.: Si rammenta, infine, che per richiedere il rilascio di questo tipo di soggiorno, lo straniero deve:
♦ avere un valido permesso di soggiorno da almeno 5 anni;
♦ dimostrare di essere in possesso di un reddito sufficiente;
♦ non aver subito particolari condanne penali;
♦ e superare un test di lingua italiana.
Avv. Mascia Salvatore