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CITTADINANZA ITALIANA: Posso presentare un’unica domanda per tutta la famiglia?

Come uno o in comune?   

Sto preparando i documenti per la richiesta della cittadinanza. Se allego il certificato di matrimonio e nella domanda iscrivo anche il nome di mia moglie, vuol dire che presento la richiesta per la cittadinanza anche per lei? 

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Quando si compila la domanda per la cittadinanza e si indica la composizione del proprio nucleo, non vuol dire che si sta richiedendo la cittadinanza anche per i componenti maggiorenni che fanno parte del proprio nucleo familiare. Diverso è il caso in cui vengono indicati nella domanda i figli minorenni conviventi. La normativa attuale prevede, infatti, che i figli minorenni che risultano effettivamente conviventi con il genitore che richiede la cittadinanza italiana, diventano automaticamente italiani insieme al genitore che ha acquisito la cittadinanza. 

Figli minori  

Quando i componenti del nucleo familiare sono maggiorenni, ognuno dovrà avanzare una richiesta di cittadinanza indivuale, dimostrando di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge sulla Cittadinanza n. 91/92

Familiari adulti

Essendo la richiesta di cittadinanza una richiesta soggettiva, infatti, soltanto il diretto interessato può decidere se vuole acquisire la cittadinanza di un Paese o meno. Ciò vuol dire che la scelta di diventare cittadino italiano è una scelta personalissima, per cui non è possibile che una terza persona avanzi la domanda per la cittadinanza per nome e conto di un maggiorenne, neanche se si tratta del proprio coniuge oppure genitori/figli maggiorenni. 

Nella fattispecie, per la richiesta di cittadinanza del coniuge ci sono due opzioni: 

■ 1) Presenta una domanda individuale per la cittadinanza per residenza, ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 91/92, solo se ci sono tutti i requisiti previsti (è possibile  fare il cumulo di reddito tra i coniugi). In questo caso, la domanda può essere presentata nella stessa data del capo famiglia;

■ 2) Attende che il coniuge diventi cittadino italiano e dopo aver maturato i requisiti previsti, ai sensi dall’art. 5 della Legge n. 91/92, presenta la domanda di cittadinanza per matrimonio. 

N.B.:  Se si prefersice quest’ultima soluzione, si consiglia di far trascrivere il certificato di matrimonio, nel caso fosse stato celebrato all’estero, insieme all’atto di nascita al momento del giuramento della cittadinanza da parte dell’interessato che acquisisce per primo la cittadinanza italiana. 

D.ssa Maria Elena Arguello

 

 

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