Prova a prendermi… come colf!
Il periodo di prova è previsto dalla legge e in particolare dai contratti collettivi sul lavoro domestico, quindi è operativo anche per colf, badanti e baby sitter.
E’ importante innanzitutto chiarire che il datore di lavoro deve comunque assumere la colf anche se ha intenzione di usufruire del periodo di prova, effettuando la prescritta comunicazione di assunzione all’INPS tramite gli appositi canali (telematicamente o tramite contact center).
Il rapporto di lavoro inizia quindi già dal primo giorno ma può essere interrotto senza alcuna motivazione prima dello scadere del periodo di prova e senza obbligo di dare il preavviso. Iniziano a decorrere tutti gli obblighi e i diritti previsti dalle norme (ferie, permessi, retribuzione, ecc. ecc.)
Ma quanto dura questo periodo?
Per i lavoratori inquadrati nei livelli D o D super (es. il maggiordomo, la badante in possesso di attestati specifici che assiste persone non autosufficienti) il periodo di prova dura 30 giorni; 8 giorni invece per i lavoratori inquadrati negli altri livelli (la colf o la baby sitter).
Bisogna escludere dal calcolo dei giorni, eventuali assenze per malattia, permessi, perché contano i giorni di lavoro “effettivo”. Per una colf che presta servizio a giorni alterni, per esempio per 3 giorni a settimana, gli 8 giorni del periodo di prova si calcoleranno escludendo i giorni della settimana nei quali non ha prestato servizio.
Il periodo di prova deve essere indicato nella lettera di assunzione altrimenti si considera come non pattuito tra le parti. Questo vuol dire che se il datore di lavoro decidesse di interrompere il rapporto di lavoro prima della scadenza del periodo previsto dalle norme, dovrebbe dare un termine di preavviso e dare una motivazione per il licenziamento (la cosiddetta giusta causa).
Il lavoratore che abbia superato il periodo di prova senza aver ricevuto disdetta da parte del datore di lavoro s’intende automaticamente confermato e quindi assunto a tempo indeterminato.
Avv. Mascia Salvatore