Devo chiedere il ì ricongiungimento con mia moglie che si trova in Colombia. Quanto tempo ci vorrà per avere il nulla osta? E per il visto? Che succede se non mi rispondono?
La domanda per ricongiungimento familiare deve essere inviata telematicamente allo Sportello Unico per l’immigrazione del luogo in cui si dimora, dopo essersi registrato nell’apposita sezione del sito del Ministero dell’Interno e utilizzando il modulo pubblicato nella sezione dedicata “Ricongiungimenti familiari”. Una volta inviata la domanda il sistema telematico provvederà a rilasciare una ricevuta certificante data e invio della domanda.
Lo Sportello Unico acquisirà il parere della Questura sulla insussistenza dei motivi ostativi all’ingresso del familiare nel territorio nazionale e, una volta ottenuto il parere positivo, convocherà il richiedente per il rilascio del nulla osta e la consegna della documentazione relativa al reddito e all’alloggio. Una volta ottenuto il nulla osta da parte dello Sportello Unico, il familiare potrà recarsi presso il Consolato italiano per richiedere il rilascio del visto, previa esibizione della documentazione attestante il rapporto di parentela o coniugio.
Quali sono i tempi?
Dalla data di invio della domanda decorre il termine di 180 giorni previsto dal Testo Unico per l’Immigrazione, per il rilascio del nulla osta o per il rigetto della domanda (art. 29 comma 8) da parte dello Sportello Unico. Il Consolato italiano ha invece 30 giorni per rilasciare o negare il visto di ingresso. Se lo Sportello Unico o il Consolato richiedono un’integrazione della pratica, il termine di interrompe e ricomincia a decorrere dal giorno del deposito della documentazione integrativa.
Se passano più di 180 giorni la domanda può considerarsi accolta?
Decorso inutilmente tale termine senza che lo Sportello Unico abbia provveduto ad adottare il provvedimento di rilascio o diniego del nulla osta, il richiedente ha solo il diritto di sollecitare l’ufficio a rilasciare o negare il nulla osta. Il silenzio dello Sportello Unico, infatti, non determina l’accoglimento automatico della domanda, così come invece era prima della modifica delle disposizioni in materia di ricongiungimento familiare avvenuta nel 2009.
Il testo previgente, infatti, consentiva al familiare per il quale era stato richiesto il ricongiungimento, di recarsi direttamente al Consolato italiano e richiedere il visto se lo Sportello Unico non aveva concluso il procedimento nel termine di 90 giorni (oggi 180).
Attualmente il richiedente può solo sollecitare l’ufficio a provvedere e in casi più urgenti, provvedere con una diffida ad adempiere.
Avv. Mascia Salvatore