Anti…camera con (inter)vista)?
Ho presentato la domanda per la cittadinanza da quasi un anno ma ancora non mi chiamano per fare il colloquio. I miei amici, che hanno presentato la domanda 4 mesi prima di me, l’hanno già fatto…
Con la circolare 12220 del 05 aprile 2013, il Ministero dell’Interno ha stabilito che ai fini della concessione della cittadinanza per residenza (art. 9 della Legge 91/92), le Questure non devono più fare il colloquio allo straniero che ha presentato la domanda.
Per garantire comunque che il richiedente sia effettivamente in possesso dei requisiti di sicurezza previsti dall’attuale normativa, la questura trasmette, mediante il sistema telematico previsto per la semplificazione della procedura, un rapporto completo in merito alla regolare presenza sul territorio nazionale del richiedente e dei familiari; la posizione giudiziaria dell’interessato così come qualsiasi altra notizia relativa al profilo della sicurezza, come ad esempio segnalazioni di reato inoltrate all’autorità giudiziaria, eventuali procedimenti penali, l’inammissibilità nel territorio Schengen o qualsiasi altra voce disponibile nelle banche dati della Polizia.
Inoltre, prima dell’emanazione del provvedimento finale oppure della notifica dello stesso, la Questura deve segnalare qualsiasi particolare che sia avvenuto dopo la trasmissione del primo rapporto. Ovviamente le informazioni che interessano sono la revoca del permesso di soggiorno, la sottoposizione a misure di sicurezza, notizie di denunce, di reato e di condanne che indubbiamente contrastano con un’integrazione positiva dello straniero nella comunità.
Oltre a ciò, si ricorda che in seguito alla procedura di semplificazione, lo straniero che richiede la cittadinanza può autocertificare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, tutta l’informazione riguardante la propria posizione in Italia in quanto gli uffici pubblici possono verificare la veridicità. Quindi, tutti i certificati che bisognava fare in Italia per la pratica della cittadinanza (casellario giudiziale, carichi pendenti, certificato storico di residenza, ecc.,) possono essere autocertificati direttamente nella domanda, mentre non è possibile autocertificare tutte le informazioni contenenti nei certificati e negli atti rilasciati dagli altri Paese (atto di nascita, di matrimonio e casellario giudiziale) necessari per l’acquisizione della cittadinanza italiana e che devono essere legalizzati per l’uso in Italia e tradotti all’italiano.
D.ssa Maria Elena Arguello